Energia elettrica da fonti rinnovabili, il legislatore non può imporre un limite di produzione
Il legislatore nazionale non può porre un limite alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, poiché il limite si porrebbe in contrasto con la normativa europea.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 4768 del 10 settembre 2012, ha disposto che non dovrà essere applicato l'art. 3 della legge regionale della Regione Basilicata n. 9/2007, dove si pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica da fonte eolica. La vicenda da cui è scaturita la risposta del Consiglio di Stato riguarda una società che nel 2004 ha chiesto alla Regione Basilicata l'autorizzazione unica (ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica da 28 MW. La Giunta ha negato l'autorizzazione, richiamando quanto disposto all'art. 3 della legge regionale n. 9/2007, in base al quale è previsto il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrano nei limiti stabiliti dal Piano energetico regionale del 2001, limiti fissati per l'energia di fonte eolica in 128 MW complessivi per il periodo 2001-2010.
I giudici del Consiglio di Stato richiamano la normativa internazionale (vale a dire il Protocollo di Kyoto) e comunitaria (l'art. 3, direttiva 2001/77/CE) per dimostrare che la normativa della Regione Basilicata “porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica”, ledendo “importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo e italiano”. "Si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (estratto dalla sentenza).
A proposito della direttiva 2001/77/CE: essa prevede che la produzione di energia da fonti rinnovabili debba avvenire in regime di libero mercato concorrenziale, senza la previsione di limiti. La successiva direttiva 2009/28/CE (che ha sostituito la 2001/77/CE), pur essendo successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato è l'applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza e oggetto di ulteriori rinvii, di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 marzo 2011 n. 67).
Ti potrebbe interessare anche
- Illuminazione pubblica: interventi di risparmio energetico a Riccione, Maranello e Alessandria
- Incentivi rinnovabili elettriche, il GSE aggiorna il costo totale
- OLed e OLet, l'Enea ricerca applicazioni innovative
- Sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosa dice la Direttiva 2011/65/CE (RoHS 2)
- Efficienza energetica, Guida Top Ten del WWF per scegliere la luce giusta
- L'Ora della Terra, il futuro sostenibile passa per un tweet dallo Spazio
Questo articolo è stato inserito il 27/09/2012 nella categoria Risparmio energetico, letto 705 volte
Categorie di articoli
Articoli correlati dal Network dei Professionisti Tecnici
-
28/01/2013 su www.ingegneri.cc
Rinnovabili elettriche, il Rapporto statistico della UE a 27 membri -
07/11/2012 su www.architetti.com
Social housing, a Newcastle è CO2 negativo -
04/08/2011 su www.architetti.com
Efficienza energetica e fonti rinnovabili in città. Ecco un fondo europeo -
10/06/2011 su www.ingegneri.cc
Dimensionamento impianto fotovoltaico al Quarto Conto Energia. Disponibile il software gratuito -
17/04/2009 su www.geometri.cc
Edilizia sostenibile, modificato il regolamento europeo
Facebook Diventa Fan
-
VALUTAZIONE DEI RISCHI E NUOVE PROCEDURE STANDARDIZZATE
-
VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
-
IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE
-
I NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DOPO IL D.M. 20/12/2012
-
LEGNO: MATERIALE E TECNOLOGIA PER PROGETTARE E COSTRUIRE
-
FOTOVOLTAICO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE ECONOMICA IN CONTO ENERGIA
-
IMPIANTI GEOTERMICI
-
TECNOLOGIA E TECNICA DEL CARTONGESSO
-
COORDINATORI PER LA SICUREZZA E IMPRESE AFFIDATARIE
-
PONTEGGI PVD - Software







